La Legge Regionale 19 Ottobre 1993, n°51 promuove la qualificazione e lo sviluppo dell'artigianato sardo e la sua integrazione con la programmazione economica della Regione tramite la concessione alle imprese artigiane di agevolazioni ai sensi degli artt. 2  e 10 bis della legge, rispettivamente contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento e contributi in conto capitale sull’investimento con una percentuale fissata di volta in volta dall’Assessorato competente.

 Possono beneficiare delle agevolazioni:

  • le imprese artigiane, individuali, societarie e cooperative, iscritte nell'albo di cui all'articolo 5 della legge n. 443 del 1985;

  • i consorzi, le società consortili e le associazioni tra imprese artigiane di cui all'articolo 6 della legge n. 443 del 1985;

  • limitatamente alle nuove iniziative, i lavoratori che, attraverso documenti individuali di lavoro o apposite dichiarazioni rilasciate dalle Sezioni circoscrizionali per l'impiego e la massima occupazione, dimostrino di essere in possesso di qualifica idonea per l'esercizio di una determinata attività artigiana.

 Le domande di agevolazione vengono presentate di volta in volta agli enti creditizi convenzionati ed in copia all'Assessorato regionale competente in materia di artigianato. I programmi di spesa possono avere le seguenti finalità:

  • l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, l'automazione e l'ammodernamento dei locali necessari per l'esercizio dell'attività artigiana ivi compresa l'urea occorrente nonché le relative spese di progettazione;

  • l'acquisto di macchinari di attrezzature e di brevetti e licenze, soprattutto se idonei ad innovare i processi produttivi ed a sperimentare e realizzare nuovi prototipi;

  • il credito di esercizio;

  • il credito alla promozione commerciale ed all'esportazione.

Al momento non sono in corso bandi per la selezione di nuove iniziative.

La gestione attuale riguarda le iniziative per le quali è stata emessa la determinazione di concessione delle agevolazioni.

La Legge Regionale 19 Ottobre 1993, n°51 promuove la qualificazione e lo sviluppo dell'artigianato sardo e la sua integrazione con la programmazione economica della Regione tramite la concessione alle imprese artigiane di agevolazioni ai sensi degli artt. 2  e 10 bis della legge, rispettivamente contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento e contributi in conto capitale sull’investimento con una percentuale fissata di volta in volta dall’Assessorato competente.

 Possono beneficiare delle agevolazioni: