Pensione integrativa: scopri cos'è, come funziona e quando conviene e quanto versare al mese. La guida di Banco di Sardegna alla previdenza complementare.

 

La pensione integrativa, o previdenza complementare, rappresenta il secondo pilastro del sistema pensionistico italiano e affianca la previdenza obbligatoria, costituita dalle pensioni pubbliche finanziate attraverso i contributi previdenziali. 

 

Chi sceglie la pensione integrativa lo fa per avere una sicurezza economica in più una volta che si smette di lavorare. L’adesione non richiede, in via generale, un determinato livello di reddito né un importo mensile prestabilito, salvo quanto previsto dalla forma pensionistica e dall’eventuale contratto collettivo applicabile. È tuttavia necessario tenere in considerazione alcuni aspetti come l’ammontare e la continuità dei versamenti, l’orizzonte temporale, i costi, i rendimenti e la linea di investimento scelta.

 

Possono aderire alla previdenza complementare numerose categorie di lavoratori, tra cui lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti. Possono inoltre aderire soggetti non occupati e persone fiscalmente a carico di altri, a favore delle quali è possibile effettuare versamenti.

 

Destinare una parte dei propri risparmi a un fondo pensione per costruire una pensione integrativa può offrire diversi vantaggi. La previdenza complementare beneficia infatti di un trattamento fiscale agevolato che, per alcune prestazioni, varia anche in funzione degli anni di partecipazione.
 

I lavoratori dipendenti possono inoltre destinare alla previdenza. complementare il TFR maturando.

Pensione integrativa: cos'è e come funziona

Chi può aderire alla previdenza complementare? La platea è ampia e comprende lavoratori dipendenti privati e pubblici, soci lavoratori e dipendenti di cooperative di produzione e lavoro, lavoratori autonomi e liberi professionisti, persone che svolgono lavori non retribuiti connessi a responsabilità familiari e lavoratori con altre tipologie di contratto.

Le somme versate confluiscono in una forma pensionistica complementare regolata dalla normativa di settore e vigilata dalla COVIP. Le forme pensionistiche complementari possono assumere diverse configurazioni:

 

  • I fondi chiusi (art. 3 del D.lgs. 252/2005) di origine "negoziale": sono forme pensionistiche complementari istituite dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro nell'ambito della contrattazione nazionale, di settore o aziendale.
  • I fondi aperti (art. 12 del D.lgs. 252/2005): sono forme pensionistiche complementari istituite da banche, imprese di assicurazioni, società di gestione del risparmio (SGR) e società di intermediazione mobiliare (SIM).
  • I Piani individuali pensionistici, PIP, (art. 13 del D.lgs. 252/2005): sono forme pensionistiche complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale. Sono disciplinati dalle condizioni contrattuali e da un apposito regolamento redatto sulla base degli schemi definiti dalla COVIP, al fine di riconoscere agli aderenti le tutele previste dalla normativa sulla previdenza complementare.
  • I fondi pensione preesistenti: sono forme pensionistiche già istituite alla data del 15 novembre 1992. Hanno carattere collettivo e presentano caratteristiche proprie, in parte differenti da quelle dei fondi istituiti successivamente. L’adesione è generalmente collegata all’appartenenza a determinate imprese, gruppi o categorie di lavoratori.

Chi può aderire alla previdenza complementare? La platea è ampia e comprende lavoratori dipendenti privati e pubblici, soci lavoratori e dipendenti di cooperative di produzione e lavoro, lavoratori autonomi e liberi professionisti, persone che svolgono lavori non retribuiti connessi a responsabilità familiari e lavoratori con altre tipologie di contratto.

Le somme versate confluiscono in una forma pensionistica complementare regolata dalla normativa di settore e vigilata dalla COVIP. Le form Leggi di più

            

Pensione integrativa: aspetti da valutare
 

La risposta alla domanda se conviene la pensione integrativa dipende da diversi fattori: il reddito, la capacità di risparmio e l’importo della pensione pubblica che si prevede di ricevere rispetto al reddito percepito durante la vita lavorativa.

La previdenza complementare presenta tuttavia alcune caratteristiche che possono renderla una soluzione utile nell’ambito di una pianificazione previdenziale di lungo periodo.

Anzitutto, la partecipazione alla previdenza complementare presenta elementi di flessibilità. Nel rispetto delle condizioni della forma pensionistica, è possibile modificare nel tempo la contribuzione e il comparto di investimento. Decorsi due anni di partecipazione, è inoltre possibile trasferire la posizione a un’altra forma pensionistica complementare. Nei casi previsti dalla legge è possibile richiedere anticipazioni o riscatti prima del pensionamento.

Un ulteriore elemento di tutela è rappresentato dal fatto che, durante la fase di accumulo, la posizione individuale beneficia delle tutele previste dalla legge in materia di pignorabilità e sequestrabilità ed è separata dal patrimonio del soggetto che gestisce la forma pensionistica. In caso di decesso dell’aderente prima del pensionamento, la posizione può essere riscattata dai soggetti individuati secondo la normativa e le indicazioni dell’aderente.

La previdenza complementare può inoltre offrire, in presenza di particolari condizioni, una maggiore flessibilità nella fase che precede il pensionamento. In presenza di determinati requisiti è possibile utilizzare, prima del pensionamento di vecchiaia, tutto o parte della posizione accumulata nella forma pensionistica complementare attraverso la RITA, Rendita integrativa temporanea anticipata. La RITA consiste nell’erogazione frazionata di tutto o parte del montante accumulato, per il periodo che precede il raggiungimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia. Non si tratta quindi di una liquidazione immediata dell’intera pensione integrativa, ma di una prestazione temporanea corrisposta in rate, accessibile soltanto al ricorrere delle condizioni stabilite dalla legge.

La RITA non deve essere confusa con le nuove modalità di fruizione della prestazione pensionistica introdotte nel 2026. Per le forme pensionistiche a contribuzione definita, la normativa prevede infatti, in luogo della rendita vitalizia, anche la rendita a durata definita, i prelievi liberamente determinabili e l’erogazione frazionata del montante accumulato, secondo le rispettive condizioni e decorrenze.
 

Un altro elemento da considerare ai fini della pianificazione previdenziale è rappresentato dalla possibilità di scegliere come investire i contributi versati. Le forme pensionistiche possono infatti prevedere diversi comparti di investimento, generalmente riconducibili alle seguenti categorie:
 

  • obbligazionario (prevalenza di titoli obbligazionari);
  • azionario (prevalenza di titoli azionari);
  • misto (bilanciato tra titoli azionari e obbligazionari);
  • garantito (caratterizzato da una garanzia che opera alle condizioni e nei casi indicati nella documentazione della forma pensionistica).
     

La scelta del comparto deve essere coerente con l’orizzonte temporale, l’età dell’aderente, la propensione al rischio e gli obiettivi previdenziali. In generale, orizzonti più lunghi possono consentire una maggiore esposizione a comparti con componente azionaria, fermo restando che tali comparti comportano oscillazioni anche significative del valore della posizione.

                 

Pensione integrativa: quanto versare al mese
 

Allora quanto versare mensilmente per avere una pensione integrativa adeguata?
 

L’importo da versare dipende dalla situazione individuale dell’aderente, dalla capacità di risparmio, dall’età, dall’orizzonte temporale, dal reddito, dall’eventuale conferimento del TFR e dall’obiettivo previdenziale che si intende raggiungere. È opportuno effettuare una simulazione personalizzata e verificare periodicamente l’adeguatezza del piano di versamento.  

                  

Pensione integrativa: deducibilità e agevolazioni fiscali
 

La previdenza complementare beneficia di un regime fiscale specifico e agevolato, coerente con la sua finalità previdenziale e con la funzione di integrazione della pensione pubblica.
 

Quando la pensione integrativa viene erogata, la parte imponibile della prestazione è generalmente assoggettata a un’aliquota del 15%, che si riduce di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo, fino a raggiungere il 9% dopo 35 anni. L’erogazione frazionata del montante accumulato, prevista dal 31 ottobre 2026, è soggetta a un diverso regime fiscale, con aliquota compresa tra il 20% e il 15% in funzione degli anni di partecipazione.
 

Il regime applicabile alle prestazioni di previdenza complementare può quindi risultare più favorevole rispetto alla tassazione ordinaria del reddito delle persone fisiche. Nel 2026 le aliquote IRPEF sono pari al 23%, al 33% e al 43%, in funzione dello scaglione di reddito. Inoltre, i contributi versati dall’aderente e quelli eventualmente versati dal datore di lavoro sono deducibili dal reddito complessivo entro il limite annuo di 5.300 euro. Il TFR conferito alla forma pensionistica non rientra in tale limite.

Versare il TFR nel fondo pensione
 

 

I lavoratori dipendenti possono versare il proprio TFR a una forma di previdenza complementare, contribuendo così alla costruzione della pensione integrativa.
 

Dal 1° luglio 2026, per le nuove assunzioni nel settore privato si applicano nuove regole sull’adesione automatica. In particolare, per chi viene assunto per la prima volta, il TFR e i contributi previsti sono destinati automaticamente alla forma pensionistica individuata dalla normativa e dai contratti collettivi applicabili.
 

Entro 60 giorni dall’assunzione, il lavoratore può rinunciare all’adesione automatica, scegliere un’altra forma pensionistica oppure non destinare il TFR alla previdenza complementare.
 

Il conferimento del TFR al fondo pensione beneficia del trattamento fiscale agevolato previsto per la previdenza complementare. Prima di scegliere, è comunque importante informarsi sulle alternative disponibili e consultare la documentazione della forma pensionistica.

Versare il TFR nel fondo pensione
 

 

I lavoratori dipendenti possono versare il proprio TFR a una forma di previdenza complementare, contribuendo così alla costruzione della pensione integrativa.
 

Dal 1° luglio 2026, per le nuo Leggi di più

Le informazioni contenute nell’articolo hanno finalità esclusivamente informative e di educazione finanziaria e non costituiscono un’offerta, una raccomandazione personalizzata o una consulenza finanziaria, previdenziale, legale o fiscale.
La scelta di aderire a una forma pensionistica complementare, di destinare il TFR e di individuare la linea di investimento dipende dalla situazione personale, lavorativa, previdenziale e fiscale dell’interessato, dall’orizzonte temporale e dalla propensione al rischio. Prima di effettuare una scelta è necessario leggere attentamente la documentazione della forma pensionistica, contenente informazioni su caratteristiche, costi, rischi, eventuali garanzie e condizioni applicabili.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e il valore della posizione individuale può aumentare o diminuire in relazione all’andamento degli investimenti. La normativa e il regime fiscale possono cambiare nel tempo. Le informazioni sono aggiornate alla data di pubblicazione.
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