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A proposito del mutuo
Le misure di sostegno per affrontare eventi negativi.
Le eventualità in cui richiedere agevolazioni sul mutuo:
Perdita
del posto di lavoro
Morte o insorgenza
di condizioni di non autosufficienza
Gli aiuti in caso di necessità.
Quando si verificano eventi negativi che possono ritardare il pagamento delle rate di un mutuo (ipotecario o chirografario) contratto esclusivamente per l’acquisto di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, puoi ricorrere alla misura di sostegno prevista dal Fondo di Solidarietà Mutui Casa del 2013.
Gli eventi principali che ti permettono di accedere alle misure agevolative sono:
- Perdita del posto di lavoro;
- Morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza.
Questi eventi devono essersi verificati – con riferimento ad almeno uno dei cointestatari – dopo la stipula del contratto di credito e prima della data di presentazione della tua domanda di sospensione.
Il Fondo di Solidarietà Mutui Casa 2013 prevede che gli eventi possano essere accaduti nei tre anni precedenti la richiesta di ammissione, e la sospensione del rimborso delle rate dei mutui può estendersi fino a 18 mesi.
Le richieste di sospensione potranno essere presentate sino ad esaurimento della disponibilità del Fondo per il Fondo di Solidarietà.
Queste misure non si applicano se:
- l’importo originario del finanziamento era pari o superiore a 250 mila euro e lo stesso non risulta in ammortamento da almeno un anno;
- non risulti proprietario dell'immobile oggetto del contratto di mutuo e se lo stesso non costituisce la tua abitazione principale alla data di presentazione della domanda;
- se l’attestazione della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare risulta pari o superiore a 30 mila euro.
- stai già beneficiando di altre misure di sospensione;
- hai già usufruito di misure di sospensione per un periodo di complessivi 18 mesi (qualora le precedenti agevolazioni abbiano raggiunto una durata inferiore potrai ottenerne una nuova sino al raggiungimento massimo di 18 mesi complessivi);
- se il ritardo di pagamento è superiore a 90 gg, se il beneficio del termine è già decaduto, così come la risoluzione del contratto, o se è stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile;
- hai una polizza assicurative a copertura del rischio nel caso si verifichino gli stessi eventi elencati sopra, considerati requisiti per l’accesso alla sospensione, e purché tale assicurazione copra almeno gli importi di tutte le rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso;
- il finanziamento sta già usufruendo di agevolazioni pubbliche per tutta la durata dell’ammortamento (i mutui
che ne hanno fruito “una tantum” oppure per un periodo d’ammortamento già trascorso possono invece accedere al Fondo).
Se il tuo finanziamento non è idoneo per richiedere l’ammissione al Fondo di Solidarietà puoi però contattare la Banca per valutare eventuali soluzioni alternative.
Quando si verificano eventi negativi che possono ritardare il pagamento delle rate di un mutuo (ipotecario o chirografario) contratto esclusivamente per l’acquisto di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, puoi ricorrere alla misura di sostegno prevista dal Fondo di Solidarietà Mutui Casa del 2013.
Gli eventi principali che ti permettono di accedere alle misure agevolative sono:
- Perdita del posto di lavoro;
- Morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza.
Questi eventi devono essers Leggi di più
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